Norme per la pesca sportiva in mare

LEGGE SULLA PESCA MARITTIMA

(Testo redazionale rivisto - Parte Pesca sportiva e ricreativa in mare)

 — nel testo della legge gli articoli da 1 a 24 sono omessi – non fanno riferimento alla pesca sportiva o ricreativa –


Pesca sportiva in mare

Articolo 24

(1) La pesca sportiva in mare può essere praticata solo con il possesso di un permesso giornaliero, plurigiornaliero o annuale per la pesca sportiva in mare.
(2) I permessi per la pesca sportiva in mare sono rilasciati in formato elettronico dal Ministero e sono venduti dall'Associazione Nazionale per la Pesca Sportiva in Mare della Repubblica di Croazia.
(3) I membri delle associazioni nazionali per la pesca sportiva in mare hanno il diritto di acquistare permessi giornalieri e plurigiornalieri per la pesca sportiva.
(4) Il diritto di acquistare una licenza annuale per la pesca sportiva appartiene ai membri dell'Associazione nazionale per la pesca sportiva in mare della Repubblica di Croazia, che risiedono nella Repubblica di Croazia.

Pesca subacquea

Articolo 25 (1) È vietata la pesca con un fucile subacqueo, ad eccezione della pesca sportiva.
(2) Quando si pesca con un fucile subacqueo, il pescatore deve essere adeguatamente contrassegnato in conformità con un regolamento speciale.
(3) Una licenza per la pesca subacquea non può essere venduta a una persona di età inferiore ai 16 anni.

Concorsi

Articolo 26.(1) Le competizioni di pesca sportiva in mare non possono essere indette senza una Decisione di approvazione del Ministero.
(2) La decisione di cui al paragrafo 1 di questo articolo con le condizioni del concorso è emessa dal Ministero. 
(3) Non è ammesso ricorso contro la decisione di cui al paragrafo 2 di questo articolo, ma può essere avviata una controversia amministrativa. L'apertura di un contenzioso amministrativo non ritarda l'esecuzione della decisione.
(4) L'Associazione nazionale per la pesca sportiva in mare è tenuta a trasmettere al Ministero entro il 31 dicembre dell'anno in corso il calendario delle gare per l'anno successivo.
(5) Durante la competizione di pesca sportiva, la quantità di catture non è limitata.
(6) In deroga al paragrafo 5 di questo articolo, la quantità di catture nella competizione può essere limitata se vengono catturate specie la cui cattura è altrimenti limitata.
(7) La sentenza del paragrafo 2 di questo articolo può limitare altri tipi di pesca durante il tempo e nell'area della competizione.

Pesca ricreativa

Articolo 27

(1) La pesca ricreativa può essere praticata con un permesso giornaliero, plurigiornaliero e annuale.
(2) In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, le persone di età inferiore ai 14 anni possono praticare la pesca ricreativa con una sola lenza, con o senza l'uso di una canna, senza permesso.

Rilascio di licenze per la pesca sportiva

Articolo 28

(1) I permessi per la pesca sportiva sono rilasciati dal Ministero e dalle persone fisiche e giuridiche autorizzate dal Ministero.
(2) Il permesso annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rilasciato solo a una persona fisica residente nella Repubblica di Croazia.

Disposizioni comuni per la pesca sportiva e ricreativa

Articolo 29

(1) Alcuni tipi di pesci e altri organismi marini catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa devono essere contrassegnati immediatamente dopo la cattura e al più tardi prima di lasciare il luogo di cattura.
(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, i pesci e altri organismi marini catturati durante le gare di pesca sportiva devono essere contrassegnati immediatamente dopo la scadenza del periodo di ricorso dopo la pesatura.
(3) Nella pesca sportiva e ricreativa è consentito catturare e raccogliere fino a cinque chilogrammi di pesci e altri organismi marini al giorno e la quantità giornaliera consentita di catture può essere maggiore per il peso di un pesce o altro organismo marino che supera i cinque chilogrammi consentiti.
(4) I pescatori sportivi e ricreativi non possono portare con sé una quantità maggiore di pesci e altri organismi marini soggetti ad etichettatura ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo e catturati nell'ambito della pesca sportiva o ricreativa, rispetto alla quantità prescritta al paragrafo 3 di questo articolo.
(5) Le persone fisiche e giuridiche che vendono licenze per la pesca sportiva e ricreativa in mare sono tenute a presentare al Ministero le denunce delle licenze vendute.
(6) Le forme e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la pesca sportiva e ricreativa, nonché il contenuto, la forma e i termini di consegna della relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nonché l'etichettatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono prescritte dal ministro con ordinanza.


Disposizioni speciali per la pesca sportiva e ricreativa

Articolo 30.(1) La pesca del tonno dell'Atlantico (Thunnus thynnus), dell'anguilla (Xiphias gladius), dell'anguilla (Tetrapturus belone) e la raccolta di coralli e spugne sono vietate nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.
(2) In deroga al comma 1 del presente articolo, nella pesca ricreativa in mare è consentita la cattura di tonni, anguille e anguille dell'Atlantico solo con autorizzazione speciale rilasciata dal Ministero, e nella pesca sportiva nell'ambito della competizione di cui all'articolo 26 della presente legge.


Strumenti e attrezzature per la pesca sportiva e la pesca ricreativa

Articolo 31. Nella pesca sportiva e ricreativa in mare possono essere utilizzati solo gli attrezzi e le attrezzature da pesca prescritti dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della presente legge e dai regolamenti adottati sulla base della presente legge.
(2) Le modalità di utilizzo, i tipi e la quantità nonché le modalità di marcatura degli attrezzi e delle attrezzature da pesca che possono essere utilizzati nella pesca sportiva e/o ricreativa in mare sono stabilite dal Ministro con regolamento.
 — nel testo della legge gli articoli da 32 a 82 sono omessi – non fanno riferimento alla pesca sportiva o ricreativa –

Nota importante - vedi regolamento attuativo REGOLAMENTO SULLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN MARE
(Gazzetta Ufficiale 122/17 con modifiche)


Sulla base dell'articolo 13, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafi 6 e 8, dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 33, paragrafo 6 della legge sulla pesca marittima (GU n. 62/17.) il Il ministro dell'Agricoltura adotta


NORME SULLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN MARE

(Testo redazionale rivisto, "Narodne novine", numero 122/17, 12/18, 54/18, 69/20, 125/20 e 87/21)

Articolo 1.

Questa ordinanza prescrive:
- vendita di licenze per la pesca sportiva e ricreativa (di seguito: licenza)
– registri dei permessi venduti
– contenuto del contratto di vendita della licenza
– modalità di rendicontazione della vendita dei permessi
– tipi di permessi
– prezzi delle singole categorie di permessi
- attrezzi da pesca consentiti, loro quantità e caratteristiche
- la taglia minima di pesci e altri organismi marini al di sotto della quale non possono essere catturati, raccolti, tenuti a bordo della nave e sbarcati
- etichettatura delle catture della pesca sportiva e ricreativa.

Concetti

Articolo 2.

Ai sensi della presente ordinanza, oltre ai termini definiti nella legge sulla pesca marittima ("Gazzetta ufficiale", n. 62/17) (di seguito: la legge), alcuni termini hanno il seguente significato:
1) Pesca di grossi pesci - è un tipo di pesca che si effettua da imbarcazione in movimento (traina), da imbarcazione galleggiante o ancorata (jigging), e si effettua con uno speciale attrezzo da pesca per la caccia ai grossi pesci con o senza alimentazione.
2) Big Fish Tackle - Un sistema costituito da una canna da pesca e un mulinello, ciascuna parte del sistema con una capacità di carico di 13.446 kg (30 lb) o più.

Tipi di permessi

Articolo 3.

(1) Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura (nel seguente testo: Ministero) per uno scopo e un periodo specifici come segue:


1. permessi giornalieri e plurigiornalieri per pesca sportiva o ricreativa rilasciati per il periodo:
– per un (1) giorno
– in tre (3) giorni
– in sette (7) giorni
– in 150 giorni.
2. licenze annuali per la pesca sportiva o ricreativa che vengono rilasciate per l'anno solare
3. autorizzazioni speciali per la pesca sportiva o ricreativa in tratti di mare tutelati nella categoria di parco nazionale, riserva speciale e parco naturale ai sensi dell'atto dell'ente pubblico gestore dell'area protetta.
4. permessi speciali per l'uso di attrezzi e attrezzature da pesca aggiuntivi, rilasciati per la pesca:
– palangari in piedi, uno o più di loro con un totale di fino a 100 ami
- lance per la pesca, per un totale di massimo tre (3) pezzi
- con l'utilizzo di illuminazione artificiale, ovvero un corpo illuminante con potenza fino a 100 W per una lampadina ad incandescenza, o 30 W per una lampadina alogena e LED, e per lampade a gas con intensità luminosa fino a 400 cd, esclusivamente quando si pesca con canne da pesca o lenze con cefalopodi amo da pesca
– otto, un (1) pezzo in totale
- attrezzi da pesca per pesci di grossa taglia, massimo tre accessori (canna e mulinello) con un amo su ogni accessorio, oppure un'esca su ogni accessorio.
5. I permessi speciali di cui al punto 4, commi 1 - 4 del presente comma sono rilasciati solo per l'anno solare.
6. licenze annuali per la pesca sportiva e per la pesca con arpioni, punte di lancia, palangari fissi e uso di illuminazione artificiale, che vengono rilasciate agli ex titolari di privilegi validi per la piccola pesca costiera i cui privilegi sono stati revocati su loro richiesta, a soggetti che avevano un'autorizzazione valida per la piccola pesca e con la richiesta hanno rinunciato al passaggio alla piccola pesca costiera e alle persone che erano in possesso di un permesso valido per la piccola pesca e hanno presentato domanda di passaggio alla piccola pesca costiera, ma non sono nella graduatoria dei partecipanti alla piccola pesca costiera in un determinato anno solare.
(2) La licenza è rilasciata al titolare della licenza e non è trasferibile.
(3) I permessi speciali sono rilasciati esclusivamente sulla base di un permesso annuale precedentemente rilasciato, ad eccezione del permesso di cui al comma 1, punto 3 del presente articolo.

Articolo 4.

(1) Un pescatore titolare di un permesso annuale, giornaliero o plurigiornaliero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 2, può pescare con i seguenti quantitativi di attrezzi e attrezzature da pesca:
- scartando, per un totale di massimo due (2) pezzi
– con una kančenica, per un totale di massimo due (2) pezzi
- con un cordino (pannello), fino a due (2) pezzi in totale
- con un gancio per la caccia ai cefalopodi, per un totale di massimo due (2) pezzi
- con un dispositivo per la caccia ai grandi vermi marini (trapula), per un totale di massimo due (2) pezzi.
(2) Il pescatore di cui al paragrafo 1 di questo articolo non è autorizzato a utilizzare strumenti per la caccia di grossi pesci nella pesca da una nave senza un permesso valido per questo tipo di pesca.
(3) Nelle catture giornaliere consentite, la quota di bivalvi e lumache vivi può raggiungere i 2 chilogrammi, ad eccezione dei mitili (Mytilus galloprovincialis), che possono raggiungere i 5 chilogrammi.
(4) I titolari di un permesso annuale per la pesca sportiva o ricreativa in mare hanno il diritto di acquistare permessi speciali per la pesca con palangari fissi, punte di lancia, canne da pesca e per l'uso dell'illuminazione artificiale (selvatica) e per utilizzare questi strumenti e attrezzature da pesca oltre agli attrezzi e alle attrezzature da pesca elencati nei commi 1 e 2 del presente articolo.
(5) Oltre agli strumenti e alle attrezzature da pesca specificati al paragrafo 4 del presente articolo, i titolari di licenze per la pesca sportiva in mare possono praticare la pesca subacquea (fino a due pezzi in totale) e i titolari di licenze annuali per la pesca sportiva in mare hanno diritto all'acquisto di licenze speciali annuali per la pesca con la lenza di grossi pesci.
(6) La pesca nelle aree protette sulla base delle norme sulla protezione della natura nelle categorie di parco nazionale, riserva speciale e parco naturale può essere praticata da un pescatore in possesso di un permesso speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3 della presente ordinanza.
(7) Ulteriori restrizioni al metodo di pesca, alle caratteristiche e alla quantità di attrezzi da pesca per la pesca sportiva e ricreativa nelle zone di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono stabilite da un atto speciale sotto la giurisdizione del ministero responsabile della protezione della natura .  


Importo della tassa per alcuni tipi di permessi

Articolo 5.

(1) La tassa per alcuni tipi di permessi è determinata in kune come segue:

Numero ordinaleTipo di permessoTassa sportivaTassa ricreativa 
Permessi giornalieri e plurigiornalieri 
1.Permesso per un (1) giorno6060 
2.Permesso per tre (3) giorni150150 
3.Permesso per sette (7) giorni300300 
4.Permesso di 150 giorni per minorenni e invalidi della Guerra Patria della Repubblica di Croazia (di seguito HRVI)10100 
5.Permesso di 150 giorni per pensionati o che hanno compiuto i 65 anni60100 
6.Permesso di 150 giorni per adulti fino a 65 anni600750 
7.Permesso di 150 giorni per persone di età superiore ai 65 anni che risiedono nelle isole e nella penisola di Pelješac come specificato nel regolamento speciale sulle isolenon viene emessorilasciato gratuitamente 
8.Licenza per la pesca di pesci grossi di un (1) giorno120non viene emesso 
9.Licenza di pesca di pesci grossi per tre (3) giorni300non viene emesso 
10.Licenza di pesca di pesci grossi per sette (7) giorni600non viene emesso 
Permessi annuali (*) 
11.Permesso annuale per minorenni e disabili della Guerra Patria della Repubblica di Croazia (di seguito HRVI)10100 
12.Permesso annuale per pensionati o che hanno compiuto i 65 anni di età60100 
13.Permesso annuale per adulti fino a 65 anni350500 
14.Permesso annuale per persone di età superiore ai 65 anni che risiedono nelle isole e nella penisola di Pelješac come specificato nel regolamento speciale sulle isolenon viene emessorilasciato gratuitamente 
Permessi speciali (**) 
15.Permesso speciale per la pesca con palangari in piedi200200 
16.Permesso speciale per la pesca con lance per la cattura del pesce200200 
17.Permesso speciale per la pesca delle ostriche100100 
18.Autorizzazione speciale per l'uso dell'illuminazione artificiale100100 
19.Licenza speciale per la pesca con attrezzi da pesca per pesci grossi700non viene emesso

 

(*) - hanno validità per l'anno solare, e l'acquisto è possibile nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 1° marzo dell'anno solare
(**) - hanno validità per l'anno solare, e l'acquisto è possibile nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente fino alla fine dell'anno solare.
(2) I prezzi delle singole categorie di permessi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 3 della presente ordinanza sono stabiliti dall'ente pubblico che gestisce l'area protetta.
(3) Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6 della presente ordinanza sono rilasciate dal Ministero gratuitamente.

Articolo 6.

(1) È vietato praticare la pesca sportiva o ricreativa con illuminazione artificiale da navi con vetro installato sul fondo.
(2) Una nave utilizzata per la pesca sportiva o ricreativa con remi con illuminazione artificiale può essere mossa solo con l'uso di remi.
(3) La pesca dei cefalopodi con lenze e illuminazione artificiale nella pesca sportiva e ricreativa è vietata dal 1 marzo al 30 settembre, indipendentemente dal possesso di un permesso speciale per l'illuminazione artificiale.
(4) La pesca sportiva e ricreativa in mare non è consentita nei luoghi determinati da una decisione dell'autogoverno locale o del concessionario.
(5) È vietata l'immissione sul mercato delle catture della pesca sportiva e ricreativa.

Articolo 7.

(1) È vietata la pesca con un fucile subacqueo con l'uso di dispositivi che consentano al subacqueo di respirare sott'acqua.
(2) Nella pesca subacquea, è vietato trainare un pescatore da una nave e/o utilizzare uno scooter subacqueo.

Articolo 8.

(1) L'amo per la caccia di grossi pesci con attrezzi da pesca per pesci di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, comma 5 della presente ordinanza deve essere circolare (il cosiddetto amo circolare), e l'amo e tutto il metallo le parti utilizzate per collegare le basi o i prelegamenti (perni, fibbie, ecc.) non devono essere in materiale inossidabile.
(2) In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, quando si utilizzano esche artificiali, può essere utilizzato un amo singolo classico (il cosiddetto amo J-classic).
(3) Quando si cacciano pesci di grandi dimensioni, è vietato utilizzare canne da combattimento e attirare i pesci utilizzando un portacanne fissato allo scafo della nave.
(4) È vietata la caccia di pesci di grossa taglia a una distanza inferiore a 1 Nm dall'allevamento di tonno rosso.


Articolo 8.a

(1) Nella pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso e dell'anguilla, è consentito pescare solo secondo il metodo "catch and release", in modo che il tonno o l'anguilla catturati debbano essere liberati prima di essere caricati sulla nave.
(2) In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, è consentito portare a bordo di una nave tonno rosso esclusivamente nell'ambito della pesca ricreativa del tonno selvatico, in conformità con un regolamento speciale che disciplina la pesca ricreativa del tonno selvatico.


Articolo 8.b

(1) Secondo il presente regolamento, l'organizzatore di una gara di pesca sportiva in mare è obbligato a segnalare la competizione all'Associazione croata per la pesca sportiva in mare.
(2) La pesca sportiva nell'ambito della competizione è consentita con il possesso di un'adeguata licenza di pesca sportiva, e nelle competizioni di caccia ai pesci grossi con il possesso di una licenza per la pesca con attrezzi da pesca per pesci grossi.
(3) Se una quota per la pesca sportiva è stata assegnata dal regolamento che disciplina le possibilità di pesca del tonno rosso, l'Associazione croata per la pesca sportiva in mare può presentare una proposta per la ripartizione della quota di cattura per le gare individuali di caccia ai grandi pesci, attraverso una proposta di integrazione e modifica del Calendario gare tonno per singole gare, entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio della prima gara di caccia al pesce grosso.
(4) I concorsi di caccia ai pesci grossi ai quali è stato assegnato un contingente di tonno rosso non possono durare più di 5 giorni di calendario.
(5) L'Associazione croata per la pesca sportiva in mare, a nome degli organizzatori della competizione, è obbligata, entro e non oltre 7 giorni prima della data prevista per la competizione individuale di caccia al pesce grosso a cui è stata assegnata una quota di cattura di tonno rosso nell'ambito della domanda di indizione del concorso, a trasmettere le seguenti informazioni per ciascuna imbarcazione che parteciperà al concorso:
– numero di immatricolazione o nome della nave
- informazioni sul proprietario e sull'utente della nave.
(6) Il Ministero autorizza anche le imbarcazioni per ogni singola competizione con delibera sull'omologazione e sulle condizioni di gara.
(7) Ai sensi di tale ordinanza, l'organizzatore di una gara di pesca sportiva in mare è tenuto a presentare al Ministero un rapporto scritto sulla cattura di tonno con i dati sul numero e sul peso degli esemplari catturati e trattenuti, sul modulo di rapporto delle catture di tonno nella pesca sportiva (allegato 6 della presente ordinanza), entro le 24 ore successive al termine della gara.
(8) In deroga all'articolo 8.a capoverso 1 della presente ordinanza, nelle competizioni di caccia al pesce grosso con una quota approvata per la cattura del tonno rosso, una singola nave può, fino al raggiungimento della quota determinata per la competizione, imbarcare e trattenere solo un singolo tonno al giorno. Un individuo trattenuto può essere sbarcato solo intero ed eccezionalmente senza interiora e branchie. I tonni conservati devono essere sbarcati presso la sede della competizione sportiva tra le 8:00 e le 20:00.

 Articolo 9.

(1) Se la presente ordinanza non prescrive le modalità di svolgimento della pesca sportiva o ricreativa e/o gli strumenti e le attrezzature da pesca utilizzati per la pesca sportiva e ricreativa in mare, si applicano le disposizioni della legge sulla pesca marittima e i regolamenti adottati sulla sua base si applicano le modalità di utilizzo e lo scopo degli strumenti e delle attrezzature da pesca che possono essere utilizzati nella pesca commerciale in mare.
(2) Le disposizioni della presente ordinanza e le norme sulla cattura del tonno rosso e dell'iguana si applicano alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso e dell'iguana.

Articolo 10.

L'età delle persone elencate nella presente ordinanza è determinata in modo tale da prendere in considerazione l'anno civile in corso in cui la persona compie una certa età entro la fine dell'anno.

Articolo 11.

  • L'inizio e la fine del diritto alla pratica della pesca sportiva o ricreativa è determinato dal periodo per il quale è stato rilasciato il permesso come segue:
    – permesso per un giorno dalle 00:00 alle 24:00 della data di validità del permesso
    - permessi per tre giorni e per sette giorni dalle ore 00:00 della prima data alle ore 24:00 dell'ultima data

- permessi per 150 giorni dalle ore 00:00 del primo giorno alle ore 24:00 dell'ultimo giorno, ovvero entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare per il quale è stato rilasciato, se precedente, e
- permessi annuali fino alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno solare per il quale sono stati rilasciati.

 Taglie minime per alcuni tipi di pesci e altri organismi marini

Articolo 12.

(1) Le dimensioni più piccole delle specie di pesci e altri organismi marini che possono essere catturate e raccolte nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, detenute sulla nave e sbarcate sono:

NOME SCIENTIFICONOME CROATODimensione più piccola
1. PESCIPESCARE 
Dentice denticedentice30 cm
Mustelus asteriassei tenero80 cm
Seriola dumeriliSig45 cm
Sarda Sardabonito45 cm
Sciaena umbraun inganno30 cm
Scorpaena scrofatoppa30 cm
Spondiliosoma cantarogaloppo18 cm
Squalus acanthiaspalombo66 cm
2. BIVALVIASHELLSHELLERS 
Arca noamollusco5 cm
Mytilus galloprovincialiscozze6 cm
Ostrea edulisostrica7 cm
3. CEFALOPODIcefalopodi 
Polpo volgarepolpo1 kg 

(2) Per le specie non elencate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 recante misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30 dicembre 2006, pag. 11).
(3) Le rappresentazioni grafiche delle misurazioni delle dimensioni dei pesci e di altri organismi marini sono riportate nell'allegato 1 della presente ordinanza.

Marcatura delle catture della pesca sportiva e ricreativa in mare
Articolo 13.

(1) I pesci catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa che vengono trattenuti e devono essere contrassegnati tagliando la parte inferiore della pinna caudale sono:

NOME SCIENTIFICONOME CROATO
1. PESCIPESCARE
Dentice denticedentice
Dicentrarchus labraxbranzino
Diplodus puntazzofoto
Diplodus sargosharag
Diplodus vulgarisfrate
Epinephelus spp.cernie
Lithognathus mormyruspiccola pecora
Merluccius merlucciusnasello
Pagellus erythrinusarbun
Pagrus pagruspagar
Poliprione americanotesta di cernia
Sarda Sardabonito
Sciaena umbraun inganno
Seriola dumeriliSig
Scorpaena scrofatoppa
Sparo auratafinocchio (orata, orata)
Spondiliosoma cantarogaloppo
Zeus Faber fabbro

(2) I cefalopodi catturati durante la pesca sportiva e ricreativa che vengono trattenuti devono essere contrassegnati con un taglio profondo sulla testa nella zona tra gli occhi, ad eccezione dei calamari (Loligo vulgaris) destinati alle esche vive. La lunghezza del mantello di calamaro destinato alle esche vive non deve superare i 20 cm.
(3) Una rappresentazione grafica dell'etichettatura di pesci e cefalopodi è presentata nell'allegato 2 della presente ordinanza.

Vendita di licenze per la pesca sportiva e ricreativa in mare

Articolo 14.

(1) Tutti i tipi di permessi per la pesca sportiva in mare, nonché i corrispondenti permessi speciali, possono essere acquistati dal pescatore presso il Ministero - Direzione della Pesca e sedi distaccate delle unità regionali del Ministero e presso le persone fisiche e giuridiche autorizzate tale scopo dal Ministro dell'Agricoltura (nel testo seguente: Ministro), cioè via Internet tramite il sito del Ministero - Direzione della Pesca.
(2) Tutti i tipi di permessi per la pesca sportiva in mare, nonché i relativi permessi speciali, ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 3 della presente ordinanza, possono essere acquistati dal pescatore presso i membri della l'Associazione croata per la pesca sportiva in mare (nel testo seguente: Associazione) – associazione per la pesca sportiva.
(3) In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, un pescatore può acquistare licenze annuali di pesca ricreativa per la Federazione nazionale croata della pesca e licenze annuali per pensionati che non hanno raggiunto l'età di 65 anni solo presso il Ministero - Direzione della pesca e rami delle unità regionali del Ministero e dalle persone fisiche e giuridiche che il Ministro lo autorizza.
(4) I permessi annuali per HRVI sono rilasciati su presentazione di un certificato di invalidità, mentre i permessi per pensionati su presentazione di un certificato di pensionamento. Nel caso in cui i documenti di pensionamento non siano scritti in croato, è necessario presentare prove tradotte in croato e certificate da un interprete giudiziario autorizzato.
(5) I permessi annuali di cui all'articolo 3, comma 1, punto 6 sono predisposti dal Ministero in formato elettronico e il loro elenco è pubblicato sul sito dell'Amministrazione della pesca.
(6) Tutti i tipi di permessi per la pesca sportiva o ricreativa in parti del mare protette nella categoria di parco nazionale, riserva speciale e parco naturale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3 della presente ordinanza sono rilasciati dal Ministero e venduti da enti pubblici che gestiscono un determinato territorio.
(7) Al momento dell'acquisto di una licenza per la pesca con attrezzi da pesca per pesci di grandi dimensioni, palangari fissi, lenze da pesca, pesca con illuminazione artificiale e lance, se effettuata da una nave, oltre alle informazioni obbligatorie sul pescatore, nella richiesta del permesso, deve essere specificato il nome del peschereccio (da uno a tre) dal quale verrà effettuata la pesca con gli attrezzi citati.
(8) La pesca con attrezzi da pesca di grossi pesci è consentita solo da una nave iscritta nella licenza per la pesca con attrezzi da pesca di grossi pesci.

Articolo 15.

(1) Al momento del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1 della presente ordinanza, il pescatore è autorizzato a stampare un certificato su un modulo via Internet tramite il sito Web del Ministero - Direzione della pesca e il sito Web della Federazione . In caso di vendita di permessi da parte del Ministero o di persone autorizzate alla vendita di permessi, viene rilasciato su richiesta un certificato di acquisto (Allegati 3 - 5 della presente Ordinanza).
(2) Il certificato di acquisto del permesso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6 della presente ordinanza è rilasciato su richiesta della parte presso il Ministero.

Articolo 16.

(1) Le persone fisiche e giuridiche autorizzate a vendere licenze per la pesca ricreativa, nonché le corrispondenti licenze speciali, stipulano un accordo con il Ministero sulla vendita di questi tipi di licenze.
(2) La Federazione conclude con il Ministero una convenzione sulla vendita delle licenze per la pesca sportiva in mare, nonché delle corrispondenti licenze speciali, che disciplina le modalità di tenuta dei registri e di rendicontazione delle vendite.
(3) Il contratto di cui al paragrafo 1 di questo articolo determina l'importo del compenso spettante alle persone di cui al paragrafo 1 di questo articolo, il metodo di tenuta dei registri e la rendicontazione delle vendite.

Articolo 17

(1) L'Associazione tiene un elenco dei propri soci che vendono licenze per la pesca sportiva in mare e licenze speciali, che deve essere presentato al Ministero entro il 31 gennaio dell'anno in corso, e che può essere successivamente integrato da nuovi soci.
(2) La somma di denaro raccolta dalla vendita dei permessi è distribuita in modo che:
– 60% di fondi sono versati dalla Federazione al Bilancio dello Stato
– 15% di fondi spettano alla Federazione a titolo di compenso per le spese di distribuzione e vendita dei permessi
- 10% di fondi è custodito dall'Associazione in un apposito conto ai fini della tenuta della statistica delle catture nella pesca sportiva e ricreativa, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature informatiche e del sistema informatico per la vendita dei permessi e per l'adempimento dell'obbligo pagare le quote associative negli organismi internazionali.
- 15% di fondi saranno spesi dalla Federazione, tramite bandi pubblici con il consenso del Ministero, esclusivamente per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti di tutela e conservazione marina, ricerche relative a valutazioni dell'impatto della pesca sportiva e ricreativa sulla stato delle risorse biologiche del mare, progetti relativi alla promozione della pesca sportiva e ricreativa in mare, ricerche relative al significato economico e sociale della pesca sportiva e ricreativa in mare.
(3) I fondi del paragrafo 2, comma 1 di questo articolo sono versati nel Bilancio dello Stato una volta al mese entro la fine del mese in corso per il mese precedente.
(4) Le modalità di spesa dei fondi di cui al comma 2, comma 3 del presente articolo, vale a dire l'ambito e le modalità di rilevazione dei dati ai fini della tenuta delle statistiche sulla pesca sportiva, sono disciplinate dalla Convenzione che il Ministero stipula con la Federazione.
(5) Nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, l'Associazione è tenuta a presentare al Ministero i rendiconti trimestrali delle concessioni cedute e dei versamenti al Bilancio dello Stato per il periodo trascorso, nonché lo stato dei fondi dedicati di cui al comma 2, commi 3 e 4 del presente articolo. Oltre a quanto sopra, le segnalazioni devono contenere anche i dati relativi alla quantità e alla tipologia dei permessi venduti dai punti vendita, ovvero dai soci che vendono i permessi.
(6) Nel caso in cui l'Associazione non paghi i fondi entro il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o non presenti la relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, il Ministero impedirà l'ulteriore vendita di permessi fino alla ricezione della notifica di pagamento, o fino alla ricezione del verbale.

Articolo 18.

(1) La Federazione è tenuta a presentare al Ministero entro il 10 luglio dell'anno in corso una proposta di temi per i progetti di cui all'articolo 17, comma 2, comma 4 della presente ordinanza, unitamente alle informazioni sui fondi raccolti e sull'assegnazione ai singoli temi.
(2) Il Ministero, d'intesa con l'Associazione, seleziona i temi e rilascia il nulla osta per la pubblicazione di un bando pubblico sui temi ammessi.
(3) Almeno una volta all'anno viene indetta una gara pubblica per progetti su argomenti accettati.
(4) La selezione dei progetti presentati è effettuata dalla Federazione, che sottopone all'approvazione del Ministero la proposta dei progetti selezionati.
(5) I fondi accantonati non spesi dall'articolo 17, paragrafo 2, commi 3 e 4 della presente ordinanza nell'anno in corso devono essere tenuti dall'Associazione nei suoi conti, e gli stessi devono essere aggiunti ai fondi per lo stesso scopo in l'anno seguente.

Articolo 19

(1) L'intero importo monetario riscosso dalla vendita dei permessi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 3 della presente ordinanza costituisce il reddito dell'ente pubblico che gestisce l'area protetta.
(2) Le istituzioni pubbliche utilizzano i fondi dei permessi venduti per attività di protezione della natura.
(3) Le istituzioni pubbliche stipulano un accordo con il Ministero sul metodo di registrazione della vendita di permessi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3 della presente ordinanza.

Articolo 20.

(1) Il registro centrale delle autorizzazioni è conservato presso il Ministero.
(2) Il Ministero tiene un registro delle persone fisiche e giuridiche autorizzate alla vendita dei permessi.
(3) I dati sui permessi venduti sono conservati permanentemente nella banca dati sulla pesca gestita dal ministero - Direzione della pesca.

Articolo 21

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'ordinanza sulla pesca sportiva e ricreativa in mare ("Narodne novine", n. 155/14, 37/15 e 59/15) e l'articolo 10, commi 1 - 6 dell'ordinanza sulla cessano di essere valide le catture la coltivazione e il commercio del tonno rosso (Thunnus thynnus) ("Narodne novine", n. 4/17 e 15/17).

Articolo 22.

Le Appendici 1-5 sono stampate con questo Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 23.

La presente ordinanza entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione nella «Narodne novine».

APPENDICE 1.


Taglie minime per alcuni tipi di pesci e altri organismi marini

(1) Le dimensioni più piccole delle specie di pesci e altri organismi marini che possono essere catturate e raccolte nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, detenute sulla nave e sbarcate sono:

NOME SCIENTIFICONOME CROATODimensione più piccola
1. PESCIPESCARE 
Dentice denticedentice30 cm
Mustelus asteriassei tenero80 cm
Seriola dumeriliSig45 cm
Sarda Sardabonito45 cm
Sciaena umbraun inganno30 cm
Scorpaena scrofatoppa30 cm
Spondiliosoma cantarogaloppo18 cm
Squalus acanthiaspalombo66 cm
2. BIVALVIASHELLSHELLERS 
Arca noamollusco5 cm
Mytilus galloprovincialiscozze6 cm
Ostrea edulisostrica7 cm
3. CEFALOPODIcefalopodi 
Polpo volgarepolpo1 kg 

(2) Per le specie non elencate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 recante misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30 dicembre 2006, pag. 11).
(3) Le taglie minime di riferimento per la conservazione del tonno rosso e dell'anguilla sono stabilite dal regolamento che disciplina la cattura del tonno rosso e dell'anguilla.
(4) Le rappresentazioni grafiche delle misurazioni delle dimensioni dei pesci e di altri organismi marini sono riportate nell'allegato 1 della presente ordinanza.


Marcatura delle catture della pesca sportiva e ricreativa in mare

Articolo 13.

(1) I pesci catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa che vengono trattenuti e devono essere contrassegnati tagliando la parte inferiore della pinna caudale sono:

NOME SCIENTIFICONOME CROATO
1. PESCIPESCARE
Dentice denticedentice
Dicentrarchus labraxbranzino
Diplodus puntazzofoto
Diplodus sargosharag
Diplodus vulgarisfrate
Epinephelus spp.cernie
Lithognathus mormyruspiccola pecora
Merluccius merlucciusnasello
Pagellus erythrinusarbun
Pagrus pagruspagar
Poliprione americanotesta di cernia
Sarda Sardabonito
Sciaena umbraun inganno
Seriola dumeriliSig
Scorpaena scrofatoppa
Sparo auratafinocchio (orata, orata)
Spondiliosoma cantarogaloppo
Zeus Faber fabbro


(2) I cefalopodi catturati durante la pesca sportiva e ricreativa che vengono trattenuti devono essere contrassegnati con un taglio profondo sulla testa nella zona tra gli occhi, ad eccezione dei calamari (Loligo vulgaris) destinati alle esche vive. La lunghezza del mantello di calamaro destinato alle esche vive non deve superare i 20 cm.
(3) Una rappresentazione grafica dell'etichettatura di pesci e cefalopodi è presentata nell'allegato 2 della presente ordinanza.


Sulla base dell'articolo 9, comma 1, punti 4 e 5 della legge sulla pesca marittima (Gazzetta Ufficiale, n. 81/13, 14/14 e 152/14), il Ministro dell'agricoltura adotta

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI PESCI E DI ALTRI ORGANISMI MARINI

("Gazzetta Ufficiale", numero 42/16 – 04 maggio 2016)

Articolo 1.

La presente ordinanza fa riferimento alla taglia minima di riferimento per la conservazione dei pesci e di altri organismi marini e al metodo di misurazione della taglia dei pesci e di altri organismi marini e determina il tasso di cattura per determinati tipi di pesci e altri organismi marini.


Articolo 2.

Sono considerati pesci immaturi e altri organismi marini tutte le forme evolutive di pesci e altri organismi marini di taglia inferiore a quella di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.


Articolo 3.

Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie ittiche e di altri organismi marini al di sotto delle quali non possono essere catturate, raccolte, tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita sono stabilite nell'allegato III. Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 sulle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 409 del 30/12/2006) (di seguito: Regolamento n. 1967/2006).


Articolo 4.

Le disposizioni relative all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 sulla politica comune della pesca (GU L 354 del 28 dicembre 2013).


Articolo 5.

I metodi di misurazione delle dimensioni dei pesci e di altri organismi marini sono illustrati graficamente nell'allegato IV. Regolamento n. 1967/2006.


Articolo 6.

(1) Periodi di caccia, vale a dire periodi dell'anno solare in cui determinati tipi di pesci e altri organismi marini non possono essere catturati, raccolti, tenuti su una nave, trasbordati, scaricati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi o allo stato fresco sono:

NOME SCIENTIFICO

NOME CROATO

Periodo di caccia

1. PESCI

PESCARE

 

Sciaena umbra

un inganno

dal 15 maggio al 15 luglio

Epinephelus spp.

cernie

dal 1 luglio al 31 agosto

Poliprione americano

testa di cernia

dal 1 luglio al 31 agosto

2. CROSTACEI

GRANCHI

 

Homarus gammarus

vapore

dal 1 settembre al 5 maggio

Palinurus elephas

aragosta

dal 1 settembre al 5 maggio

Maja squinado

granchio

dal 1 giugno al 30 novembre

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, i pesci o altri organismi marini catturati prima del primo giorno della stagione di caccia possono essere trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi o freschi per cinque giorni a partire da il primo giorno della stagione di caccia.


Articolo 7.

Indipendentemente dalla loro taglia, le femmine devono essere rimesse in mare subito dopo la cattura:

– astice e vapore con uova esterne,
– granchi con uova esterne scurite.

Articolo 8.

Le disposizioni della presente ordinanza sulla taglia minima di riferimento per la conservazione e il maggese non si applicano ai pesci e agli altri organismi marini che provengono dall'allevamento.


Articolo 9.

Le taglie minime di riferimento per la conservazione e le catture del tonno rosso (Thunnus thynnus), del tonno rosso (Xiphias gladius) e del tonno rosso (Tetrapturus belone) sono stabilite dal regolamento che regola la cattura, l'allevamento e il commercio di queste specie.


Articolo 10.

Indipendentemente dalle disposizioni della presente ordinanza, determinate specie di pesci e altri organismi marini sono protette in base alle disposizioni della legge sulla protezione della natura, vale a dire regolamenti adottati sulla base di tale legge.


Articolo 11.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'ordinanza sulla protezione dei pesci e di altri organismi marini (GU n. 63/10, 68/10, 145/10, 18/12 e 29/12) cessa di essere valida .


Articolo 12.

La presente ordinanza entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione nella "Narodne novine".



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